Società Cooperativa Edificatrice Dipendenti A.T.M

Prestito Sociale

Approvato in Assemblea il 13 Maggio 2016, Milano

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRESTITO SOCIALE COOPERATIVO

Il Prestito Sociale nelle cooperative rappresenta uno strumento importante sia come finanziamento della realtà sia per la stretta connessione con il socio che si sente più coinvolto e partecipe.

Per le cooperative è specificamente prevista la raccolta di Prestito Sociale a mezzo di libretti di deposito. Tale particolare strumento era pensato per favorire il reperimento di liquidità a basso costo in un mondo in cui i soggetti “deboli” come quelli di natura cooperativa ne avevano sempre urgente necessità per lo svolgimento delle varie loro attività imprenditoriali.

La legge ha previsto la possibilità del risparmio sociale per facilitare l’attività delle cooperative a cui riconosce una funzione sociale e solidale. Pertanto il risparmio deve essere utilizzato all’interno della medesima cooperativa che ha effettuato la raccolta o nelle reti in cui la cooperativa è inserita per conseguire il proprio oggetto sociale.

REGOLAMENTO

Approvato in Assemblea li Milano 13 Maggio 2016

Articolo 1

(Definizione dei prestiti sociali)

In attuazione dell’art. 37 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d’Italia, nonché del Regolamento di Legacoop nazionale (che si allega al presente) è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita con apposita contabilità sezionale, per la raccolta, limitata ai soli soci, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale. E’ pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico. Secondo quanto previsto dalla legge, l’ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo dell’ammontare risultante dalla somma del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Tale limite può essere elevato al quintuplo di tale ammontare qualora il complesso del prestito sociale sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, dalle garanzie previste dalla sopra citata normativa.

Articolo 2

(Condizioni per il deposito di risparmio presso la Cooperativa)

1) L’apertura del conto con le modalità indicate all’art. 7 è obbligatoria per tutti i soci.

2) La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nell’assolvimento del compito di raccolta e risponde della gestione dei fondi ricevuti.

Articolo 3

(luogo di raccolta)

La raccolta del prestito sociale è svolta esclusivamente presso la sede legale della Cooperativa.

Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

a) delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni;

b) relative istruzioni della Banca d’Italia;

c) il Regolamento del prestito sociale di Legacoop nazionale;

d) articolo 37 dello Statuto Sociale; Approvato nella Direzione Nazionale del 25/02/2015;

e) il presente regolamento;

f) il foglio informativo analitico;

g) la comunicazione del Consiglio di Amministrazione che espone i risultati dell’attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge e del Regolamento in materia di prestito da soci, ed illustra l’andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento.

Articolo 4

(conclusione del contratto di prestito)

La Cooperativa può accettare prestito sociale solo da persone fisiche iscritte nel libro soci. All’atto della conclusione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa. Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al foglio informativo analitico.

Articolo 5

(limite di raccolta del prestito sociale)

La legge fissa l’importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun socio. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il foglio informativo analitico di cui al punto f) del precedente art. 3 indica l’importo massimo che ciascun socio può depositare.

Articolo 6

(remunerazione prestito sociale)

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali ed importi.

Le condizioni di remunerazione dei depositi fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate ai soci intestatari di conto, mediate affissioni di un foglio informativo presso la sede legale della Cooperativa e presso gli stabili sociali.

Il comunicato deve riportare la data di aggiornamento e la decorrenza degli effetti delle decisioni assunte.

Articolo 7

(Apertura dei conti di deposito)

1) Alla costituzione del contratto di prestito, al socio viene rilasciato un documento, anche in formato elettronico, nominativo e non trasferibile a terzi, denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale. Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del socio.

2) Il deposito minimo iniziale per l’apertura di ciscun conto è di € 300,00 e può essere periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.

3) Per l’apertura, il socio deve sottoscrivere il contratto che disciplina il conto e depositare la propria firma.

4) Al socio intestatario viene consegnata copia del contratto sottoscritto, copia del Regolamento in vigore alla data dell’apertura del conto e copia del foglio informativo relativo alle condizioni economiche in vigore alla stessa data.

Articolo 8

(Operazioni su conti di deposito)

1) Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il socio può delegare terzi ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il socio deve dare comunicazione alla Cooperativa del conferimento di tali deleghe e delle eventuali modifiche o revoche delle stesse. Per i soli prelevamenti i delegati devono essere muniti di delega.

L’estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal Socio. Contestualmente all’interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega.

3) La Cooperativa può prevedere modalità alternative, anche telematiche, di effettuazione delle operazioni.

4) Tutte le operazioni effettuate da ciascun conto sono riportate dalla Cooperativa sul relativo libretto sociale, e sono accompagnate dalla firma del Segretario o da suo incaricato. Gli interessi netti maturati al termine dell’anno sono riportati sul libretto in occasione della prima operazione effettuata dal socio intestatario, a partire dal 16 gennaio dell’anno successivo.

5) La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, per effettuarne riscontri. I Libretti devono essere comunque presentati ogni anno presso l’ufficio della Cooperativa per la registrazione degli interessi.

6) Il socio intestatario non può riportare sul libretto alcuna iscrizione o annotazione diversa dalla firma apposta a lato di ciascuna operazione.

7) Qualora il Segretario della Cooperativa riscontri che i movimenti riportati sul libretto sono errati, il libretto verrà ritirato e sostituito con un nuovo libretto, nella quale saranno riportati il saldo del conto all’inizio dell’anno in corso e le operazioni effettuate dal primo gennaio dello stesso anno.

8) In caso di perdita, sottrazione o distruzione del libretto di risparmio il socio intestatario deve farne immediata denuncia scritta alla Cooperativa, che provvederà a sostituire il libretto con il duplicato, nel quale saranno riportati il numero di conto, il saldo del conto all’inizio dell’anno in corso e le operazioni effettuate dal primo gennaio dello stesso anno.

Articolo 9

(scioglimento del rapporto sociale)

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme restano a disposizione del receduto, dell’escluso e degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell’avvenuto decesso. Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

Articolo 10

(operazioni di versamento)

Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale presso l’Ufficio della Cooperativa. I versamenti possono essere effettuati in contanti, con assegni, con bonifici o con altri strumenti indicati dalla Cooperativa. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto. In alternativa o in funzione complementare al Libretto potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei soci.

Articolo 11

(operazioni di prelevamento)

Per i prestiti liberi da vincoli temporali il socio, con un preavviso di almeno 48 ore, può richiedere rimborsi parziali o totali, che la Cooperativa ha la facoltà di rimborsare anche all’atto della richiesta.

Per importi oltre i € 5.000 il preavviso è di 5 giorni lavorativi prima.

Anche a tal fine, un ammontare pari almeno al 30% dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili.

La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti o bonifici bancari.

Articolo 12

(interessi e operazioni relative)

Sul prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge. Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata; il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Gli interessi sul prestito dei soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; essi vengono calcolati con riferimento all’anno civile e sono accreditati sul conto con valuta primo gennaio dell’anno successivo a quello si riferiscono, al netto della vigente ritenuta fiscale. Se per effetto dell’accreditamento degli interessi il prestito supera il limite di cui all’articolo 4, l’eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio con bonifico bancario o contate.

Articolo 13

(valute versamenti e prelevamenti)

Per il calcolo degli interessi maturati, ai depositi in contanti o bonifico viene attribuita la valuta del primo giorno lavorativo successivo al deposito, ai depositi in assegni la valuta del terzo giorno lavorativo successivo a quello del loro versamento. Ai prelevamenti viene assegnata la valuta del giorno stesso dell’operazione.

Articolo 14

(condizioni economiche)

I prezzi, le spese ed ogni altra condizione economica relativi alle operazioni e ai servizi offerti sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e comunicati nel foglio informativo analitico. La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno comunicate all’ultimo domicilio del socio.

Articolo 15

(destinazione del prestito)

Il prestito dei soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art. 1. La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare l’ammontare del prestito dei soci, l’entità del rapporto tra prestito e l’importo risultante dalla somma del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili, e, nel caso in cui tale rapporto sia superiore a 3, la cooperativa deve adottare le garanzie di cui all’art. 1.

La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito. Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio, anche nell’ambito della illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, la gestione della raccolta del prestito.

Articolo 16

(controlli, trasparenza e sanzioni)

La Cooperativa si impegna a garantire:

  • la verifica dell’attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli 1 e 5;
  • periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui agli articoli 11 e 15.

I controlli sul prestito sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio Sindacale e, laddove presente, dalla società di revisione.

Il Collegio Sindacale, nell’ambito della propria attività, effettua almeno trimestralmente le verifiche di cui al primo comma, e, fatte salve le ipotesi di intervento di cui all’art. 19, presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali suggerimenti e proposte sulle materie oggetto di tali verifiche.

Articolo 17

(vigilanza società di revisione)

La società di revisione, laddove eserciti l’attività di certificazione prevista dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, svolge in materia di prestito sociale controlli autonomi. Verifica la relazione semestrale trasmessa dal Collegio Sindacale e redige un proprio elaborato nel quale indica eventuali infrazioni al Regolamento e i correttivi consigliati.

Articolo 18

(comunicazione al socio)

Al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all’anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

In tale comunicazione, inoltre, la cooperativa:

  • espone i risultati dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 17 svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 1 e 6, e delle altre norme del presente Regolamento;
  • illustra l’andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento.

Articolo 19

(inottemperanza alle prescrizioni di sicurezza)

L’inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 4 (obbligo di stipulazione del contratto, divieto di superamento del limite di raccolta fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 5 (divieto di superamento dell’importo massimo depositabile da ciascun socio fissato dalla legge o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 11 (mantenimento di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili) e art. 18 (comunicazione al socio), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, l’intervento del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora nella propria attività di controllo di cui all’art. 17, rilevi significative violazioni degli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 giorni provvede ad attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni, informandone prontamente il Collegio Sindacale.

Qualora il termine di cui al precedente comma sia decorso infruttuosamente, il Collegio Sindacale deve:

  • riferire a Legacoop secondo le procedure previste dal “Regolamento Legacoop del Prestito Sociale”;
  • riferire, nell’ambito della propria relazione di cui all’articolo 2429 c.c., sia le violazioni rilevate, sia la mancata adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di misure atte a rimuoverle. Nel caso di violazioni gravi o reiterate, il Collegio Sindacale deve convocare l’assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 2406 c.c..

Articolo 20

(disposizioni finali)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle competenze fissate dal presente Regolamento al Comitato Esecutivo, se istituito, il quale informerà il Consiglio stesso sul proprio operato semestralmente in occasione della relazione che il Collegio Sindacale svolgerà sulla materia oggetto del presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al Regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie.

Articolo 21

(percorsi formativi consiglieri)

I membri del Consiglio di Amministrazione di nuova elezione sono tenuti a seguire il percorso formativo in materia di prestito sociale e di bilancio che la Cooperativa deve mettere a loro disposizione. Il Consiglio di Amministrazione certifica l’avvenuta formazione con specifica delibera.

Articolo 22

(disposizioni Autorità competenti)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti. Il Regolamento stesso è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 13 maggio 2016, in sostituzione del precedente approvato in data 17 maggio 1997.

Documenti allegati:

Tabella rendimenti dei Conti di Deposito

IMPORTO
DEPOSITO
INTERESSI
LORDI
INTERESSI
NETTI
fino a € 1.500,00 0,80% 0,59%
da € 1.500,01 a € 10.000,00 1,50% 1,11%
da € 10.000,01 a € 76.163,77 3,00% 2,22%
RITENUTA FISCALE 26%
DEPOSITO fino a € 1.500,00
INTERESSI
LORDI
INTERESSI
NETTI
0,80% 0,59%
DEPOSITO da € 1.500,01 a € 10.000,00
INTERESSI
LORDI
INTERESSI
NETTI
1,50% 1,11%
DEPOSITO da € 10.000,01 a € 76.163,77
INTERESSI
LORDI
INTERESSI
NETTI
3,00% 2,22%
RITENUTA FISCALE 26%

Scarica il Regolamento del Prestito Sociale